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Le multe, i ricorsi



Le contravvenzioni, il mancato pagamento di una multa



Le contravvenzioni, o multe, sono dei provvedimenti a carattere pecuniario che colpiscono il cittadino che viola il Codice della Strada. Il codice della strada prevede che la contestazione all'infrazione sia immediata. Esistono tuttavia delle deroghe nei casi previsti dall'articolo 384 del regolamento.

 

In questi casi, l'Autorità competente provvederà a notificare un verbale di accertamento entro 150 giorni a partire dalla data dell'infrazione. Se una multa arriva a casa dopo questo termine, è possibile impugnare il provvedimento ed effettuare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

 

I vizi del verbale rappresentano la principale causa di impugnamento di una contravvenzione. Se in un verbale sono assenti le seguenti voci, si può procedere al ricorso:

  • nome del multato;
  • veicolo, modello e targa;
  • giorno, luogo preciso ed ora della violazione;
  • descrizione del tipo di violazione commessa e relativo articolo di legge;
  • indicazione del nome o dei nomi degli agenti accertatori;
  • importo della sanzione espressa in euro e la possibilità di adempiere al pagamento anche in misura ridotta;
  • i termini e le modalità per l'impugnazione del provvedimento.

Alcune sanzioni, come quella di eccesso di velocità e divieto di sorpasso, possono essere sanzionate anche semza la contestazione immediata del conducente.

 

Sono le classiche multe da autovelox, che vengono autorizzati dal Prefetto e che non recano la possibilità di fermare immediatamente il veicolo per la contestazione. Per questi motivi, il verbale di violazione tramite apparecchi elettronici a distanza, deve riportare anche le seguenti indicazioni:

  • modello utilizzato
  • margine di tolleranza dell'apparecchio, in percentuale;
  • la verifica della funzionalità dell'apparecchio;
  • le modalità di utilizzo;
  • indicazioni attestanti l'omologazione dell'autovelox o della telecamera da parte del Ministero delle Infrastrutture;
  • 1il provvedimento del Prefetto indicante le strade in cui non è possibile il fermo del veicolo senza pregiudicare la sicurezza della circolazione.

Il trasgressore, in assenza di una di queste indicazioni, può impugnare il verbale di accertamento e può ricorrere, per motivi di fatto, alle autorità competenti. Il trasgressore deve essere in grado di dimostrare di non aver potuto commettere la violazione che gli viene contestata.

 

Il ricorso contro le multe e le contravvenzioni va effettuato al Prefetto, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, oppre al Giudice di Pace, entro 30 giorni.

 

Come effettuare il ricorso? Il ricorso al Prefetto può essere presentato personalmente oppure a mezzo raccomandata A.R. all'ufficio o comando dell'organo accertatore, recante, in ogni caso, l'intestazione Ricorso al Prefetto.

 

Il Prefetto, entro 120 giorni dalla data di ricevimento del ricorso, deve pronunciarsi in merito. Contro il provvedimento del ricorso è possibile ricorrere ulteriormente dinanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dell'atto. In caso di mancato accoglimento del ricorso, o rigetto, il Prefetto emetterà un'ingiunzione di pagamento della sanzione dal valore doppio rispetto a quello originario.

 

Il ricorso presso il Giudice di Pace va depositato presso la cancelleria del Giudice, informandosi in loco dei passi successivi da compiere. Si ricorda di trattenere una copia di tutti gli atti. Nel procedimento civile presso il Giudice di Pace, non è richiesta l'assistenza da parte di un avvocato.

 

E' bene ricordare che, in caso di pagamento della sanzione, nessun ricorso può essere proposto.

 

Se non si paga una multa.

 

Se una multa non viene pagata e non si effettua alcun ricorso, l'Autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione dell'importo dovuto a mezzo del servizio esattoriale, comprensivo dell'avviso di mora. In caso di mancato pagamento ulteriore, si procede al pignoramento.

 

Se le cartelle esattoriali sono state notificate successivamente ai 5 anni dalla data della violazione o della notifica del verbale, in assenza di ulteriori atti interruttivi, è possibile impugnare le cartelle esattoriali di pagamento.

 




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